A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale numero 194 del 20 agosto 2013 (Articolo 42-bis) del cosiddetto “Decreto del Fare” viene soppresso l’obbligo della certificazione medica per l’attività ludico-motoria ed amatoriale così come era stato previsto dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013. Si rammenta che per attività amatoriale viene intesa quella disciplina a cui si sottopone chi non è tesserato alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e pratica attività amatoriale non regolamentata e non occasionale.
RIMANE L’OBBLIGO di certificazione da parte del medico (Medico di Medicina Generale, Pediatra di Libera Scelta, Medico sportivo) per l’attività sportiva non agonistica. Ulteriori accertamenti come l’ECG (Elettrocardiogramma) saranno valutati dal medico sulla base della anmnesi e della visita.
Si rammenta che per attività sportiva non agonistica si intende:
– attività fisico-sportive organizzate dalle scuole nell’ambito delle attività parascolastiche;
– i giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale;
– attività organizzate dal CONI o da società affiliate alle Federazioni o agli Enti di promozione sportiva*.
Presso il nostro studio di medicina sportiva situato al piano strada sopra l’impianto è possibile effettuare accurate visite mediche specialistiche.
N.B.: *Il nostro centro rientra nel novero delle società affiliate alla Federazione Italiana Nuoto e alla Confsport Italia (ente di promozione sportiva). Inoltre la qualifica o meno di “attività agonistica” per le attività svolte nelle società sportive è demandata proprio alle federazioni sportive nazionali o agli enti sportivi riconosciuti.